Obbligo di istruzione e formativo
In base alle norme vigenti:
1. "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età" (Legge 27 dicembre 2006, n.296, comma 622);
2. dopo i 16 anni sussiste ancora l'obbligo formativo, come ridefinito dal Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76, art.1 e cioè come "diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età".
In altre parole: "nessun giovane può interrompere il proprio percorso formativo senza aver conseguito un titolo di studio o almeno una qualifica professionale entro il 18° anno di età"(Obbligo di istruzione-Linee Guida, 21/12/2007).
Assolvimento dell'obbligo di istruzione (fino a 16 anni)
Per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione potrai scegliere fra due possibilità:
- iscriverti ad una scuola superiore
- iscriverti ad un corso triennale di istruzione e formazione professionale
Assolvimento dell'obbligo formativo, come ridefinito dal D. Lgs. 76/2005 (dopo i 16 anni)
Per l'assolvimento dell'obbligo formativo potrai scegliere fra due possibilità:
- frequentare una scuola superiore (statale o paritaria) o un corso triennale di istruzione e formazione professionale fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
- inserirti nel lavoro, con un contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale
- frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per Adulti (c.4, art.5, D.M.25/10/2007)